In merito, si pone il dubbio interpretativo sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare della pex, in considerazione dell’esistenza di partecipazioni acquisite nella fase di costituzione della conferitaria e di partecipazioni acquisite/ricevute successivamente in cambio del conferimento di azienda.
Secondo una risposta a interpello ancora inedita, si dovrebbe distinguere le partecipazioni detenute a seguito della costituzione della società da quelle ricevute per effetto del conferimento di azienda.
In questo caso, la plusvalenza realizzata andrebbe “spalmata” sulle diverse quote di partecipazione con differente anzianità di possesso, al fine di applicare l’esenzione solo sulla plusvalenza relativa alla quota con i requisiti della participation exemption.
Il regime di esenzione troverebbe applicazione secondo un criterio proporzionale per il quale la riferibilità della plusvalenza alle due quote di partecipazione è determinata sulla base del rapporto di valore di ciascuna quota sul valore complessivo delle quote di partecipazione nel patrimonio della partecipata oggetto di cessione.