La Corte di Cassazione, nella sentenza 3.9.2024 n. 23557, ha stabilito che nelle spa “chiuse” (ovvero che non hanno azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante) le azioni proprie, per le quali è sospeso il diritto di voto, sono da computare sia ai fini del quorum costitutivo che del quorum deliberativo.
Nelle spa “aperte”, invece, le azioni proprie si considerano per il calcolo del quorum costitutivo, ma non per il calcolo del quorum deliberativo (cfr. Cass. n. 23950/2018).