Nella riposta ad un interpello recente, nell’esaminare una complessa operazione di riorganizzazione aziendale, l’Agenzia delle Entrate afferma (tra il resto) che, sebbene il conferimento di ramo d’azienda in newco, seguito dalla cessione totalitaria delle quote della conferitaria ad un’altra società che, poi, si fonde con la conferitaria medesima, comporti il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale dal punto di vista delle imposte indirette (consistente nella corresponsione delle tre imposte di registro fisse in luogo dell’imposizione prevista per la cessione d’azienda), nel caso di specie, l’operazione non può considerarsi abusiva per le seguenti ragioni:
– le operazioni di conferimento e cessione quote sono avvenute in un periodo anteriore rispetto alla fusione;
– l’operazione di fusione avviene più di 4 anni dopo e rientra nella complessiva riorganizzazione.