La Corte di Cassazione, con la sentenza 26.2.2024 n. 5003, ha chiarito che, nella valutazione della spettanza dell’agevolazione in base al quale sconta l’imposta di registro fissa il conferimento in società che abbia la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea, è corretto tenere conto delle norme in materia di residenza fiscale delle società dettate dall’art. 73 del TUIR. In particolare, la Corte condivide l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate e dei giudici di merito, secondo cui l’agevolazione in parola non può essere riconosciuta a società per le quali ricorra la c.d. “esterovestizione”.