Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, non rientra nell’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 una persona fisica che conferisce una partecipazione in regime agevolato ex art. 177 co. 2 del TUIR nell’ottica della successiva cessione “in pex” (art. 87 del TUIR) della partecipazione medesima da parte della società conferitaria holding (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 199/2021).

Si osserva, però, che qualora le disponibilità finanziarie generate dai dividendi e/o dalle plusvalenze venissero mantenute in capo alla “holding” (senza quindi distribuzioni tassate al 26%), ma utilizzate per effettuare spese e investimenti di cui è dimostrabile l’interesse diretto del socio persona fisica della “holding”, potrebbe venire contestata l’interposizione “fiscalmente fittizia” della holding, con conseguente re-imputazione ex art. 37 co. 3 del DPR 600/73 in capo alla persona fisica dei redditi originariamente tassati in capo alla società.