La Corte di Cassazione ha chiarito che il denaro oggetto della donazione effettuata, tramite bonifico bancario, da parte di un soggetto residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato italiano. Ne deriva che, mancando il presupposto di territorialità dell’imposta di donazione, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta in Italia.