La Cassazione, con la sentenza 18.4.2024 n. 10559, ha esaminato le condizioni alle quali è possibile applicare il regime di non imponibilità in una cessione all’esportazione “triangolare”, laddove il trasporto dei beni non sia diretto dal primo cedente al cessionario extra-Ue ma, per ragioni logistiche, siano consegnate al primo cessionario italiano.

Secondo la Cassazione, ciò che rileva, ai fini dell’autenticità della cessione “triangolare”, è la circostanza che l’operazione sia stata concepita, sin dall’origine, dalle parti con l’intento di inviare i beni all’estero (c.d. “teoria della volontà”).