Per le cessioni di queste partecipazioni da parte della società scissa, si stabilisce che “le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al successivo realizzo”.
L’Autore osserva che, mentre l’allungamento dell’holding period nel conferimento di partecipazioni ex art. 177 co. 2 del TUIR ha una matrice antielusiva, il co. 15-ter.1 ha l’obiettivo di parificare le tempistiche di maturazione dei requisiti pex tra scissioni mediante scorporo a favore di newco e scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti che già esercitano attività commerciali e che mantengono tale requisito anche dopo lo scorporo di meri beni patrimoniali o partecipazioni senza requisiti “oggettivi” pex.