In base alla sentenza della Corte di Cassazione 8.9.2023 n. 26183, ai fini dell’esenzione da ritenuta sugli interessi corrisposti da una società italiana alla consociata svizzera è necessario e sufficiente il mero assoggettamento all’imposizione secondo le regole interne, non essendo previsto che gli interessi corrisposti siano poi in concreto soggetti a tassazione nello Stato della società percipiente.