La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2025 n. 101 ha affermato l’applicazione dell’art. 165 co. 10 del TUIR sull’imposta pagata in Francia in relazione alla plusvalenza realizzata su una partecipazione in una società francese detenuta da una società residente in Italia, imponibile in entrambi gli Stati in forza del Protocollo alla Convenzione, pur se in modo parziale, avendo beneficiato della participation exemption sia in Italia (art. 87 del TUIR) che in Francia. In particolare, secondo l’art. 165 co. 10 del TUIR, se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.