La Corte di Cassazione, in tema di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società (art. 2467 c.c.), ha ribadito che: – rientrano nella nozione di “finanziamento”, ai fini in considerazione, anche il rilascio di garanzie reali o, come nella specie, personali   la sussistenza dei presupposti di legge che determinano la postergazione deve essere valutata sia con riguardo al momento in cui il finanziamento è stato erogato, sia in quello in cui ne viene richiesto il rimborso. Si è precisato, inoltre, che nel caso in cui la società si opponga al rimborso del finanziamento richiesto dal socio è in capo ad essa che incombe l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c.