L’art. 2 comma 2-bis del TUIR, che prevede una presunzione relativa (superabile con la prova contraria) di residenza fiscale in Italia, per i soggetti cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata, trova applicazione anche per il soggetto, cittadino italiano trasferitosi da decenni in Argentina, che sia poi emigrato in Svizzera. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14240/2021, depositata ieri.
Nel caso di specie, le parti ritenevano che la presunzione di residenza in Italia, dettata dall’art. 2 comma 2-bis del TUIR per i soggetti trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata, non potesse applicarsi, in quanto il soggetto non era neppure transitato in Italia, ma si era da ultimo trasferito dall’Argentina in Svizzera.
La Cassazione, tuttavia, smentisce questa impostazione e rileva come il campo di applicazione della norma non sia definito in termini oggettivi, ossia considerando il tipo di trasferimento realizzato, bensì in termini soggettivi, individuando il soggetto interessato, rappresentato dal cittadino italiano che, essendo stato iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente, se ne sia poi cancellato e si sia trasferito in un paese a fiscalità privilegiata, senza operare ulteriori distinzioni.