Lo schema di DLgs. attuativo dell’art. 3 della L. 111/2023 in tema di fiscalità internazionale revisiona in modo significativo le disposizioni sulla residenza fiscale delle società.
Le nuove norme lasciano fermo il solo criterio della sede legale, eliminano sede dell’amministrazione e oggetto sociale e introducono due nuovi parametri:
– la “sede di direzione effettiva”, ovvero il luogo dove sono prese le decisioni strategiche della società;
– la “gestione ordinaria in via principale”, ovvero il luogo dove sono svolti gli atti di gestione corrente.