Il nuovo art. 73 co. 3 del TUIR, stabilisce che sono fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta:
– la sede legale;
– la sede di direzione effettiva;
– la gestione ordinaria in via principale.
Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società; per gestione ordinaria si deve intendere il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società.
Con riferimento alle holding di partecipazioni, ad avviso degli Autori, le attività strategiche dovrebbero coincidere, per esempio, con la valutazione e il supporto nella redazione dei piani economici delle società controllate o nell’approvazione di nuovi investimenti con l’utilizzo della liquidità ricevuta dalle stesse, mentre le attività di gestione ordinaria dovrebbero coincidere, ad esempio, con il monitoraggio degli investimenti effettuati.