In caso di morte del contribuente, gli eredi subentrano in tutte le posizioni soggettive (attive e passive) ad esso facenti capo, con la conseguenza che anche le obbligazioni tributarie si trasmettono agli eredi, i quali, in deroga alla regola civilistica di cui all’articolo 752 cod. civ., ne rispondono in solido.
Va tuttavia precisato che i chiamati all’eredità rispondono dei debiti tributari del defunto solo se hanno accettato l’eredità, in base a quanto previsto dall’articolo 470 cod. civ., e quindi solo qualora abbiano acquisito la qualità di erede.