Secondo la circ. Assoholding n. 1/2024:

– per le società holding localizzate in Italia che esercitano attività di direzione e coordinamento esiste una presunzione qualificata di residenza in Italia a norma del riformulato art. 73 co. 3 del TUIR, in quanto la direzione e coordinamento implica la direzione effettiva, intesa quale assunzione delle decisioni strategiche;

– al contrario, per le holding statiche che si limitano a partecipare alle assemblee delle controllate e a ricevere i dividendi, la presunzione non potrebbe essere fatta valere.