(Cass. 21.4.2026 n. 10456)

L’ordinanza Cass. 21.4.2026 n. 10456 afferma che non può reputarsi sufficiente, ai fini della deduzione del costo di consulenza infragruppo, una mera indicazione formale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenza di contratti di consulenza sottoscritti o l’assenza di personale qualificato presso la società cliente.
Si ritiene, invece, che occorra la prova degli specifici costi sostenuti in relazione alle operazioni effettivamente realizzate nel periodo di imposta di riferimento.