In data 10.3.2022 l’avv. Generale ha depositato le proprie conclusioni in relazione ad una causa avente ad oggetto la compatibilità della normativa tedesca che impedisce l’utilizzo delle perdite maturate da una stabile organizzazione all’estero nel caso in cui il trattato con lo Stato estero in questione imponga di esentare i redditi di tale stabile organizzazione, mentre, di contro, una simile preclusione non sussiste per le stabili organizzazioni localizzate in Germania.

L’avvocato generale ha concluso che la normativa sia compatibile con la libertà di stabilimento in quanto non sussisterebbe alcuna discriminazione di trattamento. Ciò, atteso che, in presenza di una esenzione da trattato, la posizione di una stabile organizzazione localizzata all’estero ed una localizzata nello stesso Stato della casa madre non sono comparabili.