La Corte di Cassazione ha affermato la validità della clausola di un contratto di cessione di partecipazioni con cui le parti convenivano che eventuali situazioni debitorie del cedente, emerse dopo il trasferimento, avrebbero legittimato le cessionarie a “compensare” il corrispettivo dovuto con quanto la società stessa fosse stata tenuta “a corrispondere per Iva, Irpef, Irpeg, Irap, Inail e Inps”.
Detta clausola (qualificata come clausola di price adjustment), infatti, soddisfaceva il requisito della determinabilità dell’oggetto, in quanto prevedeva l’adeguamento del corrispettivo a fronte di sopravvenienze passive successivamente accertate.