L’esenzione dall’imposta di successione e donazione opera per i trasferimenti di:
– azienda, purché i beneficiari ne proseguano l’esercizio per almeno 5 anni;
– partecipazioni in società di persone, a condizione che i beneficiari ne conservino la titolarità per 5 anni;
– partecipazioni in società di capitali, a condizione che consentano al beneficiario di integrare o acquisire il controllo sociale e lo mantengano per 5 anni.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2020 ha individuato la ratio del beneficio nella volontà di garantire la continuità aziendale.
A seguito di questa pronuncia, la giurisprudenza e la prassi hanno affermato, valorizzando la ratio suddetta, che l’esenzione non può trovare applicazione:
– ove sia trasferito il 100% delle quote di una holding che a sua volta detiene solo una quota di minoranza nella società operativa (risposta Agenzia delle Entrate 552/2021);
– alla donazione della quota dell’85% della sas, dei soci accomandanti, se lo Statuto mantiene poteri amministrativi in capo agli accomandatari (risposta Agenzia Entrate n. 185/2023);
– alla donazione di quote di partecipazione in società immobiliari che non svolgono attività di impresa (Cass. 6082/2023).