I dividendi pagati dalle società figlie italiane alle proprie società madri svizzere sono esenti dalla ritenuta di cui all’art. 27 del DPR 600/73 se, contestualmente:
– la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia;
– la partecipazione è detenuta per un minimo di due anni.
Con riferimento al periodo minimo di possesso, la risposta a interpello 6.8.2021 n. 537 ha chiarito che esso può essere derogato per le società che aderiscono al regime di adempimento collaborativo di cui agli art. 3 ss. del DLgs. 128/2015.