L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 febbraio 2025 n. 28 e n. 29, ha chiarito, ai fini del bonus prima casa, che il residente all’estero non è vincolato ad acquistare l’immobile nell’ultimo comune di residenza e quali documenti servono in caso di vendita infraquinquennale con acquisto di un terreno all’estero: non opera la decadenza dall’agevolazione prima casa nelle ipotesi in cui il terreno ove costruire l’immobile da adibire ad abitazione principale sia riacquistato all’estero, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato sito in Italia, a condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza nei suoi aspetti strutturali essenziali, ivi inclusa la copertura, sempre entro l’anno dalla precedente alienazione, e che lo stesso sia adibito a dimora abituale da comprovare con una serie di documenti.