La SPA deve costituirsi con un capitale non inferiore a 50.000 Euro (originariamente Euro 120.000). La modifica è stata giustificata dal fatto che l’ammontare originario del capitale sociale minimo delle società azionarie era considerato uno dei motivi per i quali le imprese, in fase di avviamento, privilegiavano il ricorso al tipo srl in luogo della spa, che, per converso, rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito.