Con la pronuncia 19.1.2021 n. 727, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in tema di coacervo delle donazioni precedenti:
– non sono oggetto di coacervo le donazioni pregresse operate quando l’imposta di donazione era stata soppressa (2001-2006), nè quelle esenti da imposta di donazione;
– ai fini dell’esclusione dal coacervo, rileva anche l’esenzione vigente al momento della stipula del precedente atto di donazione, che non sia più attuale al momento in cui si calcola il coacervo.