Più Convenzioni stipulate dall’Italia prevedono la possibilità, per l’ex Stato di residenza della persona, di fare valere il proprio potere impositivo sulle plusvalenze su partecipazioni realizzate dai non residenti: ciò avviene se la persona era residente nello Stato A, si trasferisce nello Stato B e cede le partecipazioni nelle società con sede nello Stato A in un periodo prossimo al cambio di residenza, normalmente fissato in cinque anni. Per l’Italia, Convenzioni che a vario titolo prevedono tale principio sono quelle con Norvegia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito.