La Corte di Cassazione 25.8.2025 n. 23842 dispone che l’esterovestizione è un fenomeno abusivo che non può essere contestato in mancanza di una costruzione di puro artificio, ove la società svolga all’estero un’attività economica effettiva. Nel caso di specie, la società oggetto di contestazione si è sempre avvalsa dell’ufficio in Madeira, in cui è ubicata la sede sociale, oltre che di rimorchiatori e dipendenti non italiani; le riunioni del Consiglio di amministrazione e le assemblee dei soci si erano sempre svolte all’estero.
Inoltre, viene dato rilievo alla circostanza per cui l’attività, essendo geograficamente svolta in luoghi (l’oceano Atlantico) contigui a Madeira, si presumeva effettivamente svolta in loco. Alla luce di tali circostanze, la Suprema Corte ha ritenuto carente la contestazione dell’Ufficio relativa alla presenza in Italia di presunti amministratori di fatto.