Secondo la giurisprudenza prevalente (anche Trib. Milano 17.12.2020 e Trib. Roma n. 8557/2021), la violazione di una clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali determina un’inefficacia relativa dell’atto di cessione che può essere fatta valere dalla società, tramite l’organo amministrativo, quale soggetto portatore dell’interesse sotteso alla clausola stessa. Con la conseguenza che nessun diritto sociale collegato alle partecipazioni acquistate in spregio alla prelazione è esercitabile dal socio acquirente.