La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 537 del 6 agosto ad un interpello chiarisce il pagamento dei dividendi a una società madre in Svizzera. Il requisito per l’applicazione della direttiva società madri e figlie sulla base di un accordo tra Italia e Svizzera a partire dal 2004 e la conseguente esenzione dalla ritenuta alla fonte (o esenzione dall’onere di distribuzione) è la partecipazione minima del 25% (10% nell’UE) e il periodo di partecipazione di almeno due anni.