Secondo l’ordinanza Cass. 20.5.2021 n. 13850, la disciplina sui prezzi di trasferimento può non trovare applicazione per i finanziamenti infruttiferi se è dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza (che imporrebbe il carattere oneroso dei prestiti) è dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle controllate.