Con la risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, con la cessione d’azienda (o di un ramo d’azienda), non si assiste al subentro o alla successione, da parte dell’acquirente, nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Pertanto, eventuali fondi rischi non dedotti in capo al cedente che, tuttavia, essendo stati computati nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto del ramo d’azienda, in capo al cessionario hanno assunto la natura di fondi dedotti.