La Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra l’Italia e la Germania presenta diverse peculiarità rispetto al modello OCSE. Una prima particolarità è quella relativa alla clausola di split year contenuta nel punto 3 del Protocollo. Si ricorda che, per normativa interna italiana, un soggetto passivo è considerato residente per l’intero periodo di imposta o non lo è affatto. In altre parole, non è possibile considerare un soggetto passivo residente per una sola parte del periodo di imposta. Tale approccio, in caso di trasferimento della residenza da uno Stato ad un altro può creare sia fenomeni di doppia imposizione sia fenomeni di doppia non imposizione.

 

In termini di dividendi la convenzione prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi e l’imposta così applicata non può eccedere il 15 % dell’ammontare lordo dei dividendi.