Con la sentenza n. 43/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto degli artt. 1 co. 1 della L. 210/2004, 1 co. 1 lett. d) e 9 co. 1 del DLgs. 122/2005 nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire.

La Corte ha osservato che è irragionevole la disparità di trattamento fra gli acquirenti di immobili da costruire e gli acquirenti di immobili, pur sempre da costruire, che non rientrano nella definizione dell’art. 1 co. 1 lett. d) del DLgs. 122/2005 solo perché il contratto di acquisto è stato concluso prima della presentazione della richiesta di permesso di costruire.