Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, secondo Cass. 27.7.2021 n. 21439 è necessario che:

– il bene o il servizio acquisito, anche se non inserito immediatamente nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione;

– il mancato utilizzo del bene derivi da cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente.

Nel caso in esame, pertanto, è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA assolta per l’acquisto di un immobile, anche se la società acquirente non l’ha potuto utilizzare per le finalità che avevano portato al suo acquisto, a causa di ragioni non imputabili alla stessa.