A seguito dell’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 25.5.2021 n. 73, è stato spostato dal 30.6.2021 al 15.11.2021 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori a partire dall’1.1.2021.
Per beneficiare di questo regime, quindi, occorrerà che entro il 15.11.2021 (invece dell’originario 30.6.2021):
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva dell’11%.