Le imposte pagate all’estero danno diritto al credito, determinato a norma dell’art. 165 del TUIR, a condizione che:
– si riferiscano a un reddito prodotto in un Paese estero;
– tale reddito concorra alla formazione del reddito complessivo del percipiente residente;
– il pagamento delle imposte estere sia eseguito a titolo definitivo (e non vi sia, quindi, diritto al rimborso nei confronti dell’altro Stato).