I redditi di capitale sono imponibili in capo ai non residenti se corrisposti da soggetti residenti in Italia; per i finanziamenti onerosi di soggetti non residenti a società italiane, quindi, gli interessi sono territorialmente rilevanti in Italia. E’ però possibile beneficiare delle disposizioni dell’art. 26-quater del DPR 600/73, che accordano l’esenzione italiana per gli interessi intercompany pagati a società del gruppo non residenti legate da un rapporto partecipativo almeno pari al 25%.