In caso di cessione d’azienda, il cessionario può richiedere all’Amministrazione finanziaria il rilascio del certificato dei “carichi pendenti”, dal quale risultano le contestazioni in corso e quelle definite per le quali i debiti non erano stati soddisfatti.

Secondo Cass. 24.6.2021 n. 18117, occorre distinguere fra due ipotesi:

– il cessionario è liberato sia nel caso di rilascio del certificato con assenza di contestazioni in corso o di contestazioni “già definite”, sia nel caso di silenzio-assenso, che si verifica quando gli Uffici non rilasciano la certificazione entro 40 giorni dalla richiesta;

– se il cessionario non presenta alcuna richiesta, invece, ne deriva una sorta di “responsabilità oggettiva”, dello stesso cessionario, con riferimento a tutti i debiti fiscali del cedente relativi al “triennio” anteriore alla cessione.