Secondo la norma di comportamento AIDC n. 225, la ritenuta sugli interessi corrisposti a società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea deve essere operata al netto degli oneri direttamente correlati al finanziamento sostenuti dal soggetto che lo ha erogato (es. spese per consulenze legali, indagini sull’affidabilità del soggetto finanziato, oneri finanziari sostenuti per procurarsi i mezzi per erogare il finanziamento).
È quindi possibile richiedere a rimborso la differenza se le ritenute fossero state applicate sull’importo lordo.