Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17 (Parte III, § 2.4), in caso di trasferimento in Italia di persone fisiche in precedenza non residenti, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute da tali soggetti è assunto, in via ordinaria nel costo d’acquisto (maggiorato, si ritiene, dei versamenti successivi effettuati nello Stato estero).

Se lo Stato di provenienza della persona contempla una exit tax, la valorizzazione della partecipazione in ingresso è effettuata in base al valore utilizzato ai fini della determinazione di tale prelievo.