La nuova formulazione della disposizione non contiene più alcun riferimento alla cittadinanza e dispone che l’acquirente trasferito all’estero per ragioni di lavoro, che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, può accedere al beneficio prima casa a condizione che l’immobile acquistato sia ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.