La Corte di Cassazione (6.7.2021 nn. 19001 e 19166) ha confermato che ai fini della deducibilità dei costi infragruppo derivanti da accordi cost sharing agreements, la deducibilità è subordinata all’effettività ed inerenza della spesa in ordine all’attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest’ultima.