L’Agenzia delle entrate ha precisato che il locatore di immobili ad uso abitativo non deve assoggettare a tassazione i canoni di locazione non percepiti nell’anno d’imposta 2020, purché la mancata percezione del canone sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento e viene chiarito che tale previsione si estende a tutti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo anche se stipulati prima del 2020.