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Regola generale
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Residenza in Italia del defunto/donante: l’imposta si applica su tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque situati (worldwide taxation).
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Non residenza in Italia del defunto/donante: l’imposta si applica solo ai beni e diritti esistenti in Italia.
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Beni considerati “in ogni caso” esistenti in Italia (ai fini della territorialità), tra i principali:
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beni e diritti iscritti in pubblici registri italiani e relativi diritti reali;
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partecipazioni (azioni/quote) in società o enti con sede legale, amministrazione o oggetto principale in Italia;
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obbligazioni e titoli emessi dallo Stato italiano o da soggetti italiani;
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crediti e titoli di credito se il debitore/trattario/emittente è residente in Italia;
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crediti garantiti da beni situati in Italia, nei limiti del valore dei beni, a prescindere dalla residenza del debitore.
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