• Regola generale

    • Residenza in Italia del defunto/donante: l’imposta si applica su tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque situati (worldwide taxation).

    • Non residenza in Italia del defunto/donante: l’imposta si applica solo ai beni e diritti esistenti in Italia.

  • Beni considerati “in ogni caso” esistenti in Italia (ai fini della territorialità), tra i principali:

    • beni e diritti iscritti in pubblici registri italiani e relativi diritti reali;

    • partecipazioni (azioni/quote) in società o enti con sede legale, amministrazione o oggetto principale in Italia;

    • obbligazioni e titoli emessi dallo Stato italiano o da soggetti italiani;

    • crediti e titoli di credito se il debitore/trattario/emittente è residente in Italia;

    • crediti garantiti da beni situati in Italia, nei limiti del valore dei beni, a prescindere dalla residenza del debitore.