Con Risposta 15 aprile 2025 n. 101, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti circa la detrazione sull’imposta pagata in Francia in relazione a plusvalenze soggette al regime PEX.

Il concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia costituisce un requisito necessario ai fini della successiva detrazione dall’imposta italiana dell’imposta pagata all’estero. La mancata inclusione del reddito estero nel reddito imponibile in Italia e, quindi, il non realizzarsi della condizione del concorso del reddito estero al reddito complessivo, comporta l’impossibilità di procedere alla stessa determinazione del credito d’imposta.

Si ricorda che lo Stato di residenza calcola l’imposta dovuta sul reddito complessivo, includendo anche il reddito prodotto all’estero che, in base alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni, può essere assoggettato a tassazione anche nello Stato della fonte. Lo Stato di residenza consente, successivamente, una detrazione delle imposte pagate all’estero dalle imposte ivi dovute. Esiste, quindi, un nesso di causalità tra l’inclusione del reddito estero nel reddito complessivo imponibile nel Paese di residenza e il riconoscimento del credito per le imposte già pagate all’estero.

L’ammontare del credito non può essere maggiore della quota di imposta italiana attribuibile ai redditi prodotti all’estero e ivi tassati nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.