L’Agenzia delle Entrate, con Risp. 5 novembre 2024 n. 217, ha fornito chiarimenti su eventuali profili di abuso del diritto nell’ambito di una complessa riorganizzazione societaria che prevede l’acquisto di azioni proprie dalla controllante e una successiva scissione parziale.

Nel caso di specie, la riorganizzazione societaria consta di due successive operazioni, precedute dalla propedeutica revoca della liquidazione, che i soci del Gruppo 1 e del Gruppo 2 hanno concordato di effettuare, ovvero:

  • acquisto di azioni proprie da parte di BETA nei confronti di ALFA (società controllante);
  • scissione parziale non proporzionale asimmetrica di ALFA a favore di una società neocostituita (NewCo).

La risposta delle Entrate

La sequenza di operazioni sarebbe finalizzata a garantire la prosecuzione dell’attività economica svolta da ALFA, evitandone la liquidazione, e a separare i destini imprenditoriali dei due gruppi familiari a cui è riconducibile l’attuale compagine societaria di ALFA.

L’acquisto di azioni proprie realizzata da BETA nei confronti della propria controllante è funzionale a reperire le disponibilità finanziarie necessarie allo sviluppo immobiliare, che sarebbe condotto dalla scissa ALFA e che richiede degli investimenti che, altrimenti, la società non potrebbe ottenere dalle banche, attesa la sua bassa redditività attuale.

Non si ravvisa il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito in quanto sia l’acquisto di azioni proprie che l’alternativa distribuzione di un dividendo da parte di BETA a ALFA producono effetti fiscali sostanzialmente equivalenti.

Circa la successiva operazione di scissione (parziale non proporzionale asimmetrica) di ALFA, ai fini dei profili di abuso, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale.