Una cessione di beni inizialmente dichiarata dal fornitore come intracomunitaria, ma che, è stata effettuata dal cessionario al di fuori del territorio dell’UE, beneficia del regime di esenzione previsto per le cessioni all’esportazione qualora sia possibile provare l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale comunitario (CGUE 1 agosto 2025 ).
Una società polacca ha fatturato alcune cessioni di beni applicando il titolo di esenzione dall’IVA previsto per le cessioni intracomunitarie.
Il trasporto dei beni in Lituania doveva essere curato dal cessionario, nella specie una società con sede nel Regno Unito, ma identificata ai fini IVA in Lettonia.
Tuttavia, le Autorità fiscali polacche, sulla base della documentazione doganale, hanno accertato che i beni ceduti non sono stati trasportati in Lituania, ma in Bielorussia, vale a dire al di fuori della UE e, quindi, hanno preteso l’IVA dalla società polacca.
Il giudice nazionale, chiamato a decidere se, come sostenuto dalla società polacca, sia possibile riqualificare la cessione intracomunitaria in una cessione all’esportazione, ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte europea se, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista per le cessioni all’esportazione, sia rilevante la circostanza che il cessionario abbia trasportato i beni al di fuori della UE all’insaputa del cedente.