In caso di conferimento di immobili in società operato da persone fisiche, dalla base imponibile dell’imposta di registro sono deducibili soltanto le passività connesse a ipoteche relative a finanziamenti accesi in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società e per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13586).