Per i conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata effettuati a partire dal 31.12.2024 trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 177 co. 2-bis del TUIR, come modificato dall’art. 17 del DLgs. 192/2024.

In base alla nuova disciplina la società conferitaria deve essere partecipata unicamente dal conferente o, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all’art. 5 co. 5 del TUIR. Resta invece ferma l’ulteriore condizione richiesta dalla norma per l’applicazione del regime di realizzo controllato, ossia il superamento delle soglie di qualificazione in capo alle singole partecipazioni conferite.