I prestiti e i distacchi di personale dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all’IVA. Indifferenti alla novità saranno le imprese, di regola quelle industriali e di servizi, che godono del pieno diritto alla detrazione del tributo.
La norma di origine, ora soppressa, era stata palesemente sollecitata dagli operatori del settore finanziario – banche e assicurazioni – che avrebbero sostenuto il “costo IVA”, ad aliquota ordinaria, sull’addebito delle prestazioni del dipendente, in considerazione dell’indetraibilità del tributo per questi soggetti prestatori di servizi esenti.
E’ il caso di ricordare che da alcune decine di anni la Commissione europea si pone il tema VAT on financial services . Una delle ipotesi era quella di prevedere l’imponibilità con un’aliquota specifica, corrispondente all’onere medio dell’IVA non detratta dal sistema, finalizzata a non alterare i costi in funzione della diversa organizzazione di queste imprese.
Un rimedio già operativo dal 1° gennaio 2018 è quello di adottare la disciplina del “gruppo IVA” (art. 70-bis e ss. DPR 633/72), che consente di non applicare il tributo nelle operazioni che intervengono tra imprese giuridicamente distinte, ma associate nel medesimo gruppo.
Sostanzialmente indifferenti sono le imprese, di regola quelle industriali e di servizi, che godono del pieno diritto alla detrazione del tributo. Molte applicano il (diverso) regime dell’IVA di gruppo (art. 73 c. 3 DPR 633/72), in cui le liquidazioni sono eseguite in somma algebrica, e quindi nulla cambia nel saldo delle somme da versare o a credito.
E, non ultima, la certezza del regime applicabile, evitando il rischio di verifiche in cui la conclusione è spesso l’esatto contrario di quanto fatto dal contribuente. La sentenza della Corte europea aveva “salvato” un’impresa italiana che aveva applicato l’imposta su quanto addebitato alla consociata per il prestito o distacco di personale, mentre l’Agenzia delle entrate era per il fuori campo.