Per tutti i dividendi di fonte estera deliberati a decorrere dall’1.1.2026, l’esclusione del 95% del provento dalla formazione del reddito d’impresa è subordinato alle medesime condizioni previste per gli utili di fonte italiana (partecipazione al capitale dell’emittente in misura almeno pari al 5% o, in alternativa, valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro).